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Fino a quando la difesa è “legittima”? – L’avvocato risponde

26 Novembre, 2015 | scritto da Redazione
Fino a quando la difesa è “legittima”? – L’avvocato risponde
L'avvocato risponde
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Recentissime sono le notizie relative a ladri che si intrufolano in casa e che, successivamente, chiedono il risarcimento danni per essere stati feriti dal proprietario dell’immobile che cercava -a sua volta- di difendersi.
Mi rendo conto che, in un clima particolarmente teso ove la Giustizia non sempre ti tutela, far comprendere la legittima difesa secondo quelli che sono i reali parametri potrebbe non essere piacevole.
Prima di tutto cosa è la legittima difesa?
La legittima difesa si potrebbe considerare una forma di autotutela da parte di colui che trovandosi in una situazione di pericolo imminente (per sé o per gli altri) e non potendo –nella circostanza- ottenere subito un intervento da parte delle Autorità reagisce per evitare un’offesa ingiusta.
L’articolo di riferimento è il 52 del codice penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

I presupposti, quindi, sono:
1) necessità di difendere sé stessi o altri
2) pericolo attuale ossia pericolo imminente che deve essere istantaneamente neutralizzato per evitare l’offesa ingiusta
3) offesa ingiusta intesa come danno alla persona o a cose
4) proporzione tra offesa e difesa.

Il problema nasce per il concetto di proporzione. Quali sono i criteri per poter definire proporzionata la difesa che si pone in essere con l’offesa che si sta per subire?
La proporzione tra offesa e difesa va intesa nel senso che la reazione deve essere, in quella circostanza, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui.
Detta in una maniera più semplice. L’obiettivo di chi sta per subire un danno è evitarlo cercando di far desistere l’aggressore. Ciò vuol dire che la reazione deve essere l’unica possibile in quella precisa circostanza. Se, invece, esistono altre reazioni che producono lo stesso risultato (far desistere l’aggressore) e che sono meno dannose dovranno essere adottate quelle.
Quando ciò non accade si parla di eccesso colposo di legittima difesa previsto dall’art. 55 c.p. In questo caso chi si è difeso per non subire conseguenze dovrà dimostrare che la reazione è stata proporzionata all’offesa.
Il nostro ordinamento prevede anche la legittima difesa putativa che si concretizza in tutti quei casi in cui chi si difende crede di essere minacciato e di trovarsi in pericolo ma in realtà ha percepito male la realtà.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella in cui, al buio un amico o parente vuole farci uno scherzo “aggredendoci”. Noi ignari di tutto e non riconoscendo la persona percepiamo la situazione come pericolosa e reagiamo ferendo la persona.
Vi sarete resi conto che il concetto di proporzione non è assolutamente semplice non tanto da comprendere quanto da mettere in atto per evitare di passare dalla parte del torto. D’altronde, a fronte di episodi particolarmente gravi avvenuti in casa o all’interno di attività commerciali, il Governo nel 2006 ha ampliato l’art 52 del codice penale inserendo la legittima difesa domiciliare.
In quest’ultimo caso il rapporto di proporzione tra offesa e difesa viene ampliato nel senso che si presume proporzionata la difesa posta in essere dalla persona anche con l’impiego di un’arma da fuoco legittimamente detenuta purché avvenga in casa ovvero in qualsiasi luogo dove è svolta attività commerciale.
Occorre fare una precisazione. In generale nella legittima difesa oltre al concetto di proporzione è necessario considerare anche il bene che deve essere tutelato
Nel senso che in base alla tipologia di bene da tutelare (patrimonio o persona) il concetto di proporzione è più o meno ampio.
Ipotizziamo che il bene da difendere sia ad esempio un ‘auto che stanno rubando nel garage di casa. Il proprietario della stessa non dovrà puntare l’arma contro il ladro bensì trovare e mettere in essere tutti i modi possibili per farlo fuggire. Qualora il proprietario iniziasse a sparare al parabrezza colpendo il ladro anziché puntare agli pneumatici potrà essere accusato.
Secondo i Giudici, infatti, se il bene da tutelare è un’auto ed il proprietario volontariamente spara al parabrezza per far desistere l’aggressore dal furto qualsiasi conseguenza che ne derivi da tale azione sarà da addebitare al proprietario. Ciò perché la sua reazione non è stata ponderata alla circostanza visto che non era l’unica che avrebbe potuto porre in essere.
Stessa cosa accade se si usa ad esempio un coltello mentre l’altro è disarmato. Infatti, secondo una recente pronuncia del 2015 il Giudice ha stabilito che:” “In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l’eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa” se il presunto aggredito usa un’arma da taglio contro un uomo disarmato “mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un’aggressione patita”.
Avrete notato che la linea che divide l’illecito dal lecito è molto sottile per cui bastano pochissimi secondi per fare cambiare la sorte ad una vicenda.
Data la situazione attuale sia a livello giuridico che di sicurezza dobbiamo, per ora, “tutelarci” da soli ricordando sempre a noi stessi che quando ci troviamo in una situazione di pericolo è necessario usare calma, cautela e senso di responsabilità soprattutto verso se stessi.
Avv Simona Merafina

One Comment

  1. Ale says:

    Salve, grazie per l’interessante articolo.
    Avrei una domanda: alla luce della legge sulla legittima difesa, in caso di frode (telematica) è lecito riprendersi i soldi con metodi non legali (ad esempio grazie ad un hacker, ovviamente rispettando la clausola di proporzionalità)? Si parla sempre di legittima difesa in relazione ad aggressioni o situazioni in cui c’è di mezzo della violenza fisica, ma in casi di frode come questo portato come esempio (dove tra l’altro non c’è contatto tra il frodatore e il frodato) esiste una legge a riguardo? Se qualcuno mi ruba il portafogli (e io individuo il responsabile con certezza) è lecito riprendermelo “di nascosto”? Dico questo perché attualmente in casi di frode telematica non ci sono possibilità di riavere i soldi legalmente.

    Grazie mille.

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