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Sen. Damiani (FI) su ddl legittima difesa : “Una riforma voluta dal governo Berlusconi nel marzo 2006”

23 Luglio, 2018 | scritto da dora dibenedetto
Sen. Damiani (FI) su ddl legittima difesa : “Una riforma voluta dal governo Berlusconi nel marzo 2006”
Attualità
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Un disegno di legge sulla legittima difesa, in particolare sulla esclusione della punibilità per eccesso colposo,  è stato presentato al Senato da Forza Italia e vede tra i primi firmatari il sen. Dario Damiani.

“Da tempo si discute della legittima difesa, in seguito ad episodi di cronaca sfociati in processi e condanne nei confronti di chi, spesso aggredito nella propria abitazione o sul luogo di lavoro, abbia reagito per tutelare se stesso, i propri cari e i propri beni – ha dichiarato, in una nota, Damiani -. Siamo partiti dal presupposto che chi si trovi in determinate situazioni non è sempre in grado di «dosare» la propria condotta.”

Il disegno di legge, in un solo articolo, prevede l’aggiunta del seguente comma all’art. 55 del codice penale: “La colpa è esclusa quando l’eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell’attualità dell’offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta”.

Nel nostro ordinamento la legittima difesa è prevista dall’art. 52 del codice penale, come non punibilità di chi abbia commesso il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, a condizione che la reazione sia proporzionata all’offesa.

“Una riforma voluta dal governo Berlusconi nel marzo 2006 mirava a garantire al soggetto ingiustamente aggredito nel proprio domicilio una maggiore tutela, ampliando i margini di legittimità della reazione in considerazione della maggiore gravità di un’aggressione domiciliare e, soprattutto, del diverso turbamento che ne deriva, certamente più intenso e idoneo a impedirgli una ponderata valutazione della portata della reazione.

Come previsto per esempio negli ordinamenti di Francia, Regno Unito e Germania – continua Damiani.

I suoi effetti, tuttavia, sono stati vanificati dalla interpretazione giurisprudenziale, a causa dell’attuale formulazione dell’articolo 55 del codice penale, dedicato all’eccesso colposo, secondo il quale quando si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, si applicano le disposizioni sui delitti colposi, per cui la reazione viene comunque imputata a titolo di colpa.

Ma l’essenza oggettiva della colpa nel nostro ordinamento, come noto, è costituita da imprudenza, imperizia o negligenza, ed è arduo pretendere da chi sia costretto a difendersi in determinati contesti, magari in casa propria, di notte, al buio, di mantenere una reazione misurata, diligente, appropriata.

Il limite dell’articolo 55 del codice penale è che non si occupa affatto dei motivi dell’eccesso, per cui chi reagisce in stato di comprensibile panico indotto dalla virulenza dell’aggressione, cagionando la morte dell’aggressore, è punibile per omicidio colposo al pari di chi ecceda per collera.

Occorre invece recuperare la distinzione, già nota alla dottrina tedesca, e conferire rilevanza anche alle motivazioni.

Tra l’altro, la norma che si propone di introdurre nel testo dell’articolo 55 si limita a «scusare» la condotta e non l’oggettiva illiceità, lasciando comunque aperta la strada ad eventuali azioni in sede civile.”

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