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Bisceglie – Vendita Casa Divina Provvidenza, accordo con sindacati raggiunto all’unanimità

10 Febbraio, 2017 | scritto da Redazione
Bisceglie – Vendita Casa Divina Provvidenza, accordo con sindacati raggiunto all’unanimità
Attualità
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Nell’incontro che si è tenuto ieri a Roma, presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, tra la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria e la società “Universo Salute” è stata raggiunta un’intesa, alla presenza delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria e delle RSA aziendali.
Dal contenuto del Verbale di consultazione ed accordo (che si allega al presente comunicato), emerge la salvaguardia dei livelli occupazionali per tutti i 1.600 dipendenti della Casa Divina Provvidenza, operanti nelle strutture di Bisceglie, Foggia e Potenza, con “garanzia del medesimo livello di inquadramento e della relativa categoria e posizione economica prevista dall’art. 51 del CCNL AIOP/ARIS e dall’art. 7 del CCNL CIMOP, formalmente posseduti presso la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. al momento di avvio della presente procedura”.
Inoltre la “Universo Salute Srl” ha assunto impegni anche nei confronti del personale precario, “attraverso l’assunzione di tutto il personale a tempo determinato, attualmente in servizio e fino alla scadenza prefissata nei contratti sottoscritti con la Casa Divina Provvidenza”.

Il Commissario Straordinario dell’Ente, l’Avv. Bartolomeo Cozzoli, ha espresso a tal proposito “viva soddisfazione per l’accordo raggiunto all’unanimità e che salvaguarda tutti i lavoratori, anche quelli a tempo determinato.
Adesso però – ha puntualizzato il Commissario – abbiamo ancora da lavorare per poter dire che il salvataggio e la procedura di Amministrazione Straordinaria si sono conclusi con successo”.
L’efficacia dell’accordo ex art. 47 L. 428/90 e 63 D.lgs. n. 270/99 “è sospensivamente condizionata al perfezionamento ed all’esecuzione dell’atto di cessione dei Complessi Aziendali, ferme comunque le previsioni del Disciplinare di Gara relativo alla Procedura di Vendita dei complessi aziendali”.

VERBALE DI CONSULTAZIONE ED ACCORDO
ex artt. 47 l. 428/90, 63 D.LGS. 270/99 e 5 comma 2-ter DL 347/03 convertito in L. 39/04

Addì 9 febbraio 2017, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, in Roma, alla via Molise, n.2, si sono incontrati:
la Universo Salute Srl, in persona dell’Amministratore Delegato, dott. Paolo Telesforo, del presidente del CdA, sig. Michele D’Alba, e dei Consiglieri di Amministrazione, avv. Luca Vigilante, dott. Lorenzo D’Alba e dott. Raffaele De Nittis, assistiti dall’avv. Michele Fatigato e dal dott. Rocco Lisi;
la Congregazione Ancelle Divina Provvidenza in A.S., in persona del Commissario Straordinario, avv. Bartolomeo Cozzoli, assistito dall’avv. Massimo Pezzini (Studio Costantino&Partners);
le OO.SS. Nazionali di categoria, presenti come da allegato foglio firme;
le OO.SS. Territoriali di categoria, presenti come da allegato foglio firme;
le RSA aziendali, presenti come da allegato foglio firme,
tutti congiuntamente indicati come le “Parti”.

PREMESSO CHE

l’Ente Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria opera nel settore sanitario e possiede strutture ospedaliere nei Comuni di Bisceglie, Foggia e Potenza;
in data 19 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito anche solo “Ministero”) ha ammesso la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza alla procedura di Amministrazione Straordinaria, a norma dell’art.2, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2004, n.39 ed ha nominato quale Commissario Straordinario l’Avv. Bartolomeo Cozzoli;
in data 21 gennaio 2014, il Tribunale di Trani ha dichiarato lo stato di insolvenza della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza ex art.2, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2004, n.39;
il Commissario Straordinario, in data 16 settembre 2014, ha presentato al Ministero un programma di prosecuzione temporanea dell’esercizio d’impresa finalizzato alla cessione dei complessi aziendali della Struttura ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 270/1999;
in data 13 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il predetto programma presentato dal Commissario Straordinario;
il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con provvedimento n.0157215 dell’8 settembre 2015 ha autorizzato il Commissario Straordinario ad avviare la procedura selettiva di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S.;
in tale ambito, previo espletamento delle procedure di legge, la “Universo Salute S.r.l”, con sede legale in Foggia in Viale degli Aviatori, n.128, ha presentato offerta irrevocabile di acquisto dei complessi aziendali siti in Bisceglie, Foggia e Potenza, facenti capo alla Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. (i “Complessi Aziendali”);
all’esito della procedura comparativa per la selezione dell’offerente per l’acquisto dei Complessi Aziendali facenti capo alla Congregazione, la Universo Salute s.r.l. è stata individuata dal Commissario Straordinario “quale miglior offerente per l’acquisto dei suddetti Complessi Aziendali”;
il Ministero della Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. n. 270/99, “a conclusione del procedimento svolto, ad accettare l’offerta d’acquisto presentata dalla Universo Salute”;
con comunicazione del 23 dicembre 2016, la Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. e Universo Salute hanno avviato la procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/90, fornendo alle OO.SS. ed alle RSA tutte le informazioni ivi previste;
su richiesta delle OO.SS. e delle RSA, destinatarie dell’informativa, è stato avviato il previsto confronto sindacale;
durante il predetto confronto ed, in particolare, nel corso degli incontri tenutisi, presso in Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle date 5 e 26 gennaio 2017, e 3 febbraio 2017, la Universo Salute ha illustrato il contesto generale e le ragioni di carattere strategico ed economico poste a fondamento dell’operazione societaria, nonché le ricadute e le prospettive in ordine al futuro dei Complessi Aziendali e del personale coinvolto;
le OO.SS. e le RSA dichiarano di aver ricevuto le informazioni previste dall’art. 47 L. 428/90;
le Parti danno atto che la predetta procedura di cessione dei Complessi Aziendali consente il mantenimento dell’occupazione a condizioni sostenibili;
le Parti riconoscono espressamente la sussistenza, nella predetta procedura di cessione dei Complessi Aziendali, dei requisiti per la deroga all’art. 2112 c.c., ai sensi degli artt. 47, commi 4 bis e 5, L. 428/90, 56, comma 3-bis, e 63 D.lgs. n. 270/99 e 5, comma 2-ter, D.L. 347/03;
le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura di consultazione sindacale si è svolta nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art. 47 L. 428/90, realizzando, con reciproca soddisfazione, l’effetto di una piena partecipazione e di una informazione in merito alla programmata cessione;
le Parti, avendo raggiunto un accordo ai sensi degli artt.47, commi 4bis e 5, L.428/90 e 63 D.lgs.270/99, nonché della normativa vigente in materia di intese per gestire situazioni di insolvenza aziendale, intendono definire la procedura in oggetto mediante la sottoscrizione del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente Accordo.
Alla data che sarà convenuta tra il cedente e il cessionario, Universo Salute acquisterà dalla Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S., i Complessi Aziendali di Bisceglie, Foggia e Potenza, con completa salvaguardia degli attuali livelli occupazionali alle condizioni di seguito meglio specificate.
In applicazione dell’art. 63, comma 4, D.lgs. n. 270/99 e dell’art. 47, commi 4bis e 5, L. 428/90 (ed in conformità a quanto previsto dall’art. 56, comma 3-bis, D.lgs. 270/99 e dall’art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/03), le Parti espressamente convengono che, nella presente procedura, l’art. 2112 c.c. trova applicazione nei limiti e con le deroghe ed alle condizioni di cui al presente accordo, al fine di rendere possibile la sostenibilità economica e finanziaria del Piano Industriale ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
Al fine di tutelare l’occupazione secondo quanto previsto dall’art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/90, 63, comma 4, d.lgs. 270/99 e 5, comma 2-ter, D.L. 347/03, Universo Salute si obbliga a formulare una proposta di assunzione, con decorrenza dal giorno di esecuzione del contratto di acquisto dei Complessi Aziendali e con efficacia risolutivamente condizionata al perfezionamento dello stesso, a tutti i dipendenti a tempo indeterminato effettivamente operanti nei suddetti Complessi Aziendali alla data del presente Verbale analiticamente, per teste, individuati nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo (o comunque a quelli risultanti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione dei complessi aziendali, a seguito di eventuali dimissioni e/o, previa intesa con Universo Salute, di conciliazione delle controversie in essere che il Commissario Straordinario avrà facoltà di definire nel periodo interinale) nonché ai dipendenti a tempo determinato effettivamente in forza alla data di esecuzione del contratto di cessione (a tal fine la Congregazione si impegna a non assumere nel periodo interinale nuovi dipendenti a tempo determinato, salvo nulla osta da parte di Universo Salute), a condizione che i suddetti dipendenti risolvano il rapporto di lavoro con la Congregazione con le modalità di cui al punto 8 del presente accordo. I livelli occupazionali (per profili professionali) oggetto di tutela del presente Accordo sono esclusivamente quelli risultanti dall’allegato elenco, che, dunque, assume natura costitutiva per il sorgere dell’obbligo di assunzione in capo ad Universo Salute e del corrispondente diritto in capo ai lavoratori.
La proposta di assunzione avverrà alle condizioni di seguito elencate:
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a seconda della tipologia contrattuale in essere presso la Congregazione della Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. al momento della sottoscrizione del presente verbale e, per quelli a tempo determinato, dell’esecuzione del contratto di cessione dei Complessi Aziendali; le proposte di assunzione a tempo determinato prevedranno un termine di scadenza analogo a quello inserito nell’ultimo contratto in essere con la Congregazione a tale data;
rinuncia al periodo di prova;
riconoscimento pattizio dell’applicazione agli instaurandi rapporti di lavoro a tempo indeterminato delle tutele previste dall’art. 18 L. 300/70, come modificato dalla L. 92/12, con esclusione della disciplina di cui al D.lgs. 23/15;
applicazione dei medesimi CCNL (ARIS/AIOP/CIMOP/SNABI-ADONP) applicati dalla Congregazione ai rapporti di lavoro;
riconoscimento del medesimo livello di inquadramento e della relativa categoria e posizione economica prevista dall’art. 51 del CCNL AIOP/ARIS e dall’art. 7 del CCNL CIMOP, formalmente posseduti presso la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. al momento di avvio della presente procedura e, per i dipendenti a tempo determinato, al momento di esecuzione del contratto di cessione dei Complessi Aziendali;
riconoscimento del medesimo orario di lavoro (full-time o part-time e relativa percentuale) espletato presso la Congregazione della Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. alla data di avvio della presente procedura e, per i dipendenti a tempo determinato, al momento di esecuzione del contratto di cessione dei Complessi Aziendali;
fermo restando quanto previsto al punto e., applicazione unicamente del trattamento economico e normativo base previsto dai CCNL applicati ai rapporti di lavoro, con riferimento a ciascun livello di inquadramento, con il venir meno, anche in ragione della cessazione del precedente rapporto di lavoro, di ogni ulteriore elemento retributivo precedentemente goduto e/o riconosciuto;
riconoscimento, da parte di Universo Salute, della R.I.A. percepita presso la Congregazione alla data di risoluzione del rapporto di lavoro con la stessa;
riconoscimento dell’anzianità convenzionale maturata presso la Congregazione, ai soli fini giuridici, con esclusione, dunque, di ogni riflesso della stessa sugli istituti economici individuali e collettivi.
Si considerano risolti e, dunque, privi di efficacia, con effetto dalla Data di Cessione dei Complessi Aziendali, tutti gli accordi integrativi aziendali, gli usi e tutto quanto oggetto di contrattazione integrativa rispetto a quella nazionale attualmente in corso presso la Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S.
Tutti i crediti maturati dai lavoratori fino al giorno antecedente la data di effettiva esecuzione del contratto di cessione dei Complessi Aziendali, anche in ragione della cessazione del precedente rapporto di lavoro, resteranno a carico esclusivo della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S., ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ratei mensilità aggiuntive, ratei ferie, ratei ROL, ex festività, TFR (compresa la rivalutazione sulle somme accantonate), tutti gli eventuali crediti (o presunti tali) derivanti da controversie pendenti o già concluse promosse nei confronti della Congregazione, etc.; con particolare riferimento al TFR, lo stesso, nel caso e sussistendone i relativi presupposti, anche in ragione della cessazione del precedente rapporto di lavoro, potrà essere richiesto agli Enti competenti, ivi compreso il Fondo Garanzia e di Tesoreria Inps.
Al fine di rendere possibile l’assunzione ex novo, ma senza soluzione di continuità, dei lavoratori di cui al precedente punto 4., alle condizioni di cui al precedente punto 5., presso Universo Salute, gli stessi dovranno rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi rapporti di lavoro in essere con la Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S., con esonero dal preavviso e dalla relativa indennità e rinuncia, fatti salvi i crediti di cui al punto 7, a qualsiasi pretesa, azione o ragione relativa all’intercorso rapporto di lavoro, con le modalità di cui all’art. 26, commi da 1 a 4 o 7, D.lgs. 151/15, entro e non oltre il giorno precedente quello di sottoscrizione del contratto di cessione del complessi aziendali e con effetto dal giorno di esecuzione di quest’ultimo.
I lavoratori che non rassegneranno le dimissioni funzionali all’assunzione presso Universo Salute resteranno in capo alla Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. e saranno avviati da quest’ultima alle procedure di cessazione del rapporto previste dalle norme di settore; Universo Salute si obbliga, pertanto, a manlevare la Congregazione da ogni costo, diretto o indiretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni maturate dalla data di efficacia della cessione dei Complessi Aziendali sino a quella di efficacia del licenziamento, relativi contributi previdenziali e assistenziali, indennità sostitutiva mancato preavviso, eventuali integrazioni salariali, c.d. contributo naspi, ecc.) che la stessa cedente dovesse a tal fine sostenere.
Universo Salute si impegna, entro sei mesi dall’acquisto dei Complessi Aziendali, ad avviare una trattativa per l’eventuale sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale che permetta il parziale recupero delle somme oggetto di rinuncia di cui al punto 5., sotto forma di premio di produzione, in caso di sostanziale miglioramento nell’utilizzo dei tetti di spesa attualmente fissati dalle Regioni ed al raggiungimento di una situazione di equilibrio economico e finanziario.
Si esclude espressamente la presenza nei Complessi Aziendali oggetto di trasferimento di altre figure lavorative ulteriori rispetto a quelle individuate nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente atto.
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, Universo Salute, dopo le necessarie verifiche degli standard di personale previsti dalle vigenti disposizioni regionali, riconoscerà a coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno 3 mesi complessivi nel corso del periodo di vigenza dell’Amministrazione Straordinaria un diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che si rendessero opportune. In queste ipotesi, l’individuazione del lavoratore da assumere avverrà nel rispetto dei seguenti criteri prioritari: esigenze tecnico-organizzative e produttive e competenze curriculari ed, in subordine, degli ulteriori seguenti criteri: durata complessiva dei rapporti a tempo determinato intercorsi nel periodo di vigenza dell’Amministrazione Straordinaria, carichi di famiglia e anzianità anagrafica;
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, Universo Salute riconoscerà un diritto di precedenza prioritario rispetto a quello previsto al punto precedente in favore dei lavoratori che hanno una causa pendente -alla data del presente verbale- nei confronti della Congregazione in Amministrazione Straordinaria avente ad oggetto la richiesta di conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato già eseguiti per superamento del limite dei 36 mesi.
L’efficacia del presente accordo ex art. 47 L. 428/90 e 63 D.lgs. n. 270/99 è sospensivamente condizionata al perfezionamento ed all’esecuzione dell’atto di cessione dei Complessi Aziendali, ferme comunque le previsioni del Disciplinare di Gara relativo alla Procedura di Vendita dei complessi aziendali.
* * *
Le Parti si danno reciprocamente atto della regolarità della presente procedura ex art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/90, rimossa e rinunziata ogni contraria eccezione, essendo a conoscenza delle condizioni ivi previste.
Resta inteso che tutte le clausole del presente accordo si intendono inscindibili tra loro ad ogni effetto e così ai fini della loro applicazione ed interpretazione.
Le Parti, riconosciuta la piena legittimazione di ciascuna di esse, si danno atto e convengono che la presente Procedura è stata regolarmente avviata ed esperita e che quanto qui previsto è pattuito in coerenza con tutte le normative vigenti, e in forza delle medesime, rimossa ed esclusa ogni contraria eccezione.

Allegati:
Elenco lavoratori suddivisi per Complesso Aziendale di appartenenza.

L.C.S.

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