Decreto Direttoriale 5205 del 4/3/2020 “Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa” VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’art.17 in materia di pesca sportiva; VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il Regolamento (UE) della Commissione europea dell’08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009; VISTO il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n.96”; VISTO il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante “delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione”; VISTO in particolare, l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca; VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24; VISTO il Decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale è stata prorogata la validità delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015; VISTI i Decreti Ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle GG.UU. n. 35 del 12 febbraio 2015 e n.1 del 2.1.2015; VISTO il Decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; VISTO il Decreto ministeriale 1 marzo 2018 con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2018 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; VISTO il Decreto direttoriale n.14110 del 26 giugno 2018 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; VISTO il Decreto direttoriale n.26024 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2019 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; RITENUTO necessario, nelle more dell’adozione del Decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all’art.1, comma 1 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sull’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa; DECRETA Articolo unico 1. La validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 è prorogata al 31 dicembre 2022. 2. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell’esercizio dell’attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2022; 3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. Il presente decreto entra in vigore in data odierna, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Riccardo Rigillo Direttore Generale (Firmato digitalmente ai sensi del CAD) Il Dirigente Il Responsabile del procedimento D’Onofrio M. Sferrazza (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)