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martedì, 19 Marzo 2024
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Canosa, nuova ordinanza del sindaco Morra: divieto di raggruppamenti in vari punti della città

La nota del sindaco di Canosa di Puglia Roberto Morra

 Il Sindaco, al fine di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-19, ha emanato l’Ordinanza Sindacale n° 5 contenente ulteriori misure prescrittive rispetto a quelle di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, con cui sono state emanate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, e pertanto

ORDINA

il divieto di raggruppamenti e/o riunioni anche spontanee e la limitazione di accesso ed il divieto di stazionamento per le persone dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 nelle seguenti zone, con decorrenza dal 18 gennaio e fino al 31 Gennaio 2021 compreso, salvo proroga, come di seguito specificato:

  • area delimitata tra Corso San Sabino – Via Flavio Gioia – Corso Garibaldi – Via Piave;
  • area delimitata tra Corso San Sabino – Via G. Matteotti – Via G. Oberdan – Via Puglia;
  • il divieto di transito ed accesso a tutti i mezzi dotati di motori nell’area aperta denominata Piano San Giovanni, con l’eccezione, nelle giornate di ogni giovedì in cui si tiene il mercato settimanale, dei mezzi degli operatori commerciali ammessi nell’area mercatale;
  • il divieto di transito ed accesso a tutti i mezzi dotati di motori nell’area aperta denominata parcheggio San Leucio;
  • Villa comunale “A. Moro”. Piazza Vittorio Veneto ed il “Parco Regina della Pace”, nonché delle aree gioco per bambini, demandando, per l’area verde “Parco Regina della Pace”, al soggetto concessionario per l’esecuzione di quanto previsto nella presente; 
  • mentre per lo spazio aperto al pubblico (portico) sito in Via Savino di Bari e compreso tra i numeri civici 7 e 25, il divieto di raggruppamenti e/o riunioni anche spontanee e la limitazione di accesso ed il divieto di stazionamento per le persone, è valido dalle ore 00,00 alle ore 24,00, sempre con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 Gennaio 2021 compreso.

L’inottemperanza alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 da euro 400 ad euro 3.000.

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