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lunedì, 9 Marzo 2026
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Andria – Positivo all’alcoltest ma l’auto era ferma: clamorosa decisione del TAR annulla il ritiro della patente

In un primo momento, l’interessato ha subìto dapprima la sospensione e poi la revoca della patente a titolo cautelativo, secondo l’iter procedurale vigenti. Il TAR ha poi ribaltato il provvedimento

Una vicenda giudiziaria densa di implicazioni giuridiche si è conclusa con una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale che ridefinisce i limiti dell’accertamento di reati al volante: la sospensione e successiva revoca della patente di guida sono state cancellate perché, al momento del controllo, l’automobile risultava immobile e non vi era prova che la conducesse il proprietario.

Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il fatto è accaduto nel cuore della notte del 29 ottobre 2024, quando un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era seduto nell’abitacolo della propria Mini Countryman, parcheggiata nell’area di servizio di un distributore di carburante in via Barletta ad Andria.

Accanto a lui, intento a consumare una birra, un conoscente. A seguito dei rilievi etilometrici, il tasso alcolemico dell’uomo è stato rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, valore che, secondo l’interpretazione delle forze dell’ordine, legittimava l’applicazione delle norme sullo stato di ebbrezza e il conseguente ritiro del documento di guida.

In un primo momento, l’interessato ha subito dapprima la sospensione e poi la revoca della patente a titolo cautelativo, secondo l’iter procedurale vigenti. Tuttavia, determinato a contestare la legittimità del provvedimento, l’automobilista ha promosso ricorso davanti al TAR.

Nel suo atto difensivo ha documentato che il veicolo si trovava in sosta da oltre venti minuti prima dell’arrivo dei militari e che lo stesso era fermo a brevissima distanza dalla sua abitazione: circostanze che, ha sostenuto, escludono categoricamente la condotta di guida al momento dell’accertamento.

Accogliendo la tesi difensiva, il Tribunale Amministrativo ha annullato i provvedimenti sanzionatori, in virtù del principio secondo cui per configurare un illecito ex articolo 186 del Codice della Strada deve esistere una “concreta condotta di guida”: non è sufficiente, infatti, la mera presenza nell’abitacolo con una bevanda alcolica, né tantomeno il semplice riscontro di un tasso alcolemico piegato appena sopra il limite minimo legale.

La sentenza del TAR sottolinea con chiarezza come l’elemento materiale del reato debba essere accompagnato da elementi oggettivi che dimostrino l’intenzione o la capacità di riprendere la marcia, non già la condizione statica del veicolo.

In assenza di tali requisiti, la sospensione della patente non può trovare giustificazione, nemmeno in presenza di un lieve superamento dei valori alcolemici consentiti.

Questa decisione getta una luce nuova sulla fragile linea di demarcazione tra controllo di polizia e accertamento di reato e potrebbe assumere rilievo nei futuri casi in cui la mera positività all’alcoltest, in assenza di guida effettiva, venga impugnata nelle sedi giurisdizionali competenti.

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