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Bonus malus, RC familiare e attestato di rischio: le tre cose che spostano il premio più di ogni sconto

Nel primo trimestre 2026 il prezzo effettivamente pagato dagli automobilisti italiani per la garanzia di responsabilità civile è stato in media di 423,40 euro, il 3,2% in più rispetto allo stesso trimestre del 2025

Nel primo trimestre 2026 il prezzo effettivamente pagato dagli automobilisti italiani per la garanzia di responsabilità civile è stato in media di 423,40 euro, il 3,2% in più rispetto allo stesso trimestre del 2025. Il dato arriva dall’indagine IPER dell’IVASS, che rileva i premi realmente incassati, non i listini.

La stessa rilevazione fotografa però un mercato in cui lo sconto è la regola: lo prevede il 90,7% dei contratti, per un valore medio di 209 euro, pari al 38,4% del premio di tariffa. Quando quasi tutti ricevono uno sconto, lo sconto smette di essere la variabile che distingue una polizza dall’altra.

A distinguerle resta la posizione di ciascun assicurato nel sistema bonus malus, insieme ai due strumenti che la certificano e la trasferiscono: l’attestato di rischio e la RC familiare.

Sono meccanismi regolati da norme puntuali, non da politiche commerciali, e producono differenze che nessuna promozione stagionale riesce a colmare. Il primo dato da recuperare, prima ancora di aprire una pagina di confronto come https://www.facile.it/assicurazioni-auto.html, è la propria classe di merito.

Diciotto classi, un gradino l’anno, cadute fino a nove

Il sistema si regge su 18 classi di merito di conversione universale, le classi CU, numerate da 1 (la migliore) a 18. I criteri sono fissati dal provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, che ha uniformato regole prima interpretate in modo difforme dalle imprese. In caso di prima immatricolazione, di voltura al PRA o di prima registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, il contratto entra in classe CU 14: il punto di partenza di chi non ha una storia assicurativa alle spalle.

Da lì la progressione è deliberatamente asimmetrica. In assenza di sinistri con responsabilità principale nel periodo di osservazione si guadagna una sola classe all’anno: dalla 14 alla 1 servono tredici annualità pulite. Il malus corre molto più in fretta: un solo sinistro con responsabilità principale fa arretrare di due o tre classi secondo la posizione di partenza, due sinistri di quattro o cinque, tre sinistri di sei o sette, quattro o più sinistri fino a nove classi, con il tetto alla 18. Un solo incidente con colpa prevalente cancella almeno due anni di guida senza sinistri.

Esiste però una tutela poco nota: l’articolo 134, comma 4 ter, del Codice delle assicurazioni private vieta all’impresa di modificare la classe finché non è definito l’effettivo grado di responsabilità, che quando non è accertabile, o il risarcimento è liquidato solo in parte, viene computato pro quota fra i conducenti coinvolti.

La classe che si legge e la classe che decide il prezzo

Qui sta il fraintendimento più diffuso. La classe CU è la sola che si trasferisce da una compagnia all’altra, ma non è quella con cui si calcola il premio. Il provvedimento 72/2018 impone che nell’attestato compaia sia la classe CU sia la corrispondente classe interna determinata dall’impresa, e che ogni compagnia pubblichi una tabella di conversione fra le due, precisando che i criteri evolutivi delle classi interne non incidono sull’evoluzione della CU: sono due binari paralleli.

La classe interna è costruita su parametri proprietari che vanno oltre la sinistrosità, dall’anzianità di patente alla provincia di residenza, dal chilometraggio dichiarato alla tipologia di veicolo, ed è questa a determinare il coefficiente applicato al premio base. Si spiega così perché due automobilisti in classe CU 1 ricevano preventivi molto distanti dalla stessa impresa.

A questo si somma la saturazione del sistema: secondo l’IVASS, nel primo trimestre 2026 l’87,1% degli assicurati auto era in prima classe CU. Con nove automobilisti su dieci nella stessa classe universale, la CU perde capacità di discriminare. È uno dei nodi dell’indagine conoscitiva IC60, avviata nel giugno 2026 da Antitrust e IVASS, che ha messo sotto osservazione i meccanismi di attribuzione del rischio, il risarcimento diretto, la portabilità dei dati della scatola nera e l’effetto degli sconti sui comparatori.

Attestato dematerializzato e la regola del 51% sui sinistri paritari

Dal 1° luglio 2015, per effetto del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, l’attestato di rischio non è più cartaceo. Le imprese alimentano la banca dati attestati di rischio entro trenta giorni dalla scadenza del contratto e lo prelevano per via telematica alla stipula, mettendolo a disposizione dell’assicurato in area riservata, via email o in app.

Il contenuto è più ricco di quanto si creda: oltre alle due classi, riporta la tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri pagati anche a titolo parziale nei dieci anni anteriori alla scadenza, la distinzione fra responsabilità principale e paritaria e la tipologia di danno liquidato (soli danni a cose, soli danni a persone, misto). Conserva validità cinque anni dalla scadenza, ed è la ragione per cui chi lascia un veicolo scoperto per un periodo più breve ritrova la propria classe.

Sui sinistri con responsabilità paritaria opera poi una regola che pesa molto. Un incidente con concorso di colpa al 50% non fa scattare da solo il malus, ma la percentuale resta annotata: quando, a seguito di più sinistri pagati nell’ultimo quinquennio di osservazione, la responsabilità cumulata raggiunge almeno il 51%, il malus si applica. Bastano due sinistri paritari nello stesso quinquennio. Il provvedimento IVASS n. 71 del 2018 ha inoltre introdotto l’attestato cosiddetto dinamico, che recupera i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o dopo la scadenza, anche per chi ha nel frattempo cambiato compagnia.

RC familiare e bonus protetto: dove le regole si fermano davvero

La RC familiare non nasce dalla legge di bilancio ma dall’articolo 55 bis del decreto legge 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, che ha riscritto il comma 4 bis dell’articolo 134 del Codice delle assicurazioni private con efficacia dal 16 febbraio 2020, estendendo l’impianto della legge Bersani del 2007.

La norma stabilisce che, alla stipula di un nuovo contratto come al rinnovo di uno già in essere per un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona già titolare di polizza o da un convivente stabile del suo nucleo familiare, l’impresa non possa assegnare una classe più sfavorevole di quella dell’ultimo attestato del veicolo già assicurato, purché da quell’attestato non risultino sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni.

I requisiti reali sono quindi tre: convivenza stabile nello stesso nucleo risultante dallo stato di famiglia, e non semplice legame di parentela; proprietà del veicolo che cede la classe in capo a un convivente; storia assicurativa pulita nel quinquennio. L’apertura ai veicoli di categoria diversa, l’elemento più innovativo rispetto alla Bersani, ha prodotto applicazioni disomogenee: con un avviso ai consumatori del febbraio 2021 l’IVASS ha segnalato che il tenore letterale della disposizione non consentiva di riconoscere il beneficio fra tipologie diverse in assenza di un attestato con cinque anni senza sinistri.

Resta il limite decisivo: la norma vincola la classe di merito, non il prezzo. L’impresa deve garantire, nell’ambito della classe, le condizioni riservate agli assicurati con le stesse caratteristiche di rischio, ma continua ad applicare i propri parametri interni. Un neopatentato che eredita la classe 1 dal genitore parte da una posizione migliore, non dallo stesso premio.

Discorso simile per il bonus protetto, che non è un istituto di legge ma una clausola accessoria, quasi sempre a pagamento: consente di conservare la classe interna al primo sinistro con responsabilità principale o esclusiva dell’annualità, evitando il rincaro al rinnovo.

Quello che non fa è cancellare il sinistro, perché la classe CU peggiora comunque e l’evento resta registrato nell’attestato. Il vantaggio si esaurisce restando con la stessa compagnia: al primo cambio di assicuratore vale la classe universale, con il malus già maturato.

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