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I reati ambientali nella realtà condominiale

17 Giugno, 2019 | scritto da Redazione
I reati ambientali nella realtà condominiale
Attualità
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Il condominio, secondo la legge italiana, è un istituto che indica comproprietà sulle parti o degli edifici che sono composti da più unità immobiliari (come ad esempio un appartamento).

Essendo uno spazio abitato da una pluralità di famiglie, si prefigura come un vero e proprio “mondo” dalle mille problematiche e sfaccettature. Una molteplicità di famiglie che condividono quotidianamente uno spazio comune, richiede una precisa regolamentazione per garantire equità e rispetto delle cose comuni a tutti gli abitanti del condominio.

In questo senso, è fondamentale analizzare i profili di responsabilità in capo agli abitanti del condominio nonché dell’Amministratore dell’immobile: si parla, nello specifico, di reati ambientali nell’ambito della realtà condominiale, tematica che UNAI approfondisce con il prezioso contributo dell’avv. Immacolata Cifaratti, del Foro di Trani.

Essendo un ente di gestione a carattere collettivo, il condominio si prefigura come luogo fisico all’interno del quale possono avvenire contrasti tali da sfociare in condotte penalmente rilevanti. In questi casi, la responsabilità può ricadere sul singolo amministratore o sul condomino, oppure può verificarsi un concorso di persone nel reato. I casi più comuni di reati sono riconducibili alle molestie condominiali, che sfociano spesso in reati ambientali: si pensi, per esempio, ai rumori o schiamazzi notturni. Queste condotte costituiscono un reato, nel quale si ravvisa non soltanto la responsabilità del singolo condòmino ma anche dell’amministratore, il quale è tenuto a vigilare sull’osservanza del regolamento condominiale.

Un altro reato che può verificarsi nell’ambito del condominio riguarda il getto di sostanze pericolose, disciplinato dall’articolo 674 del Codice Penale: questo reato può concretizzarsi in varie forme, per esempio quando un condòmino utilizza in quantità sconsiderata disinfettanti o veleni nel proprio giardino, creando così un disturbo per la salute degli altri residenti, con particolare danno per bambini e anziani. Nella fattispecie, tempo fa la Cassazione ha condannato un condòmino che ha utilizzato queste sostanze senza alcuna autorizzazione. Analizzando un ulteriore caso, persino l’odore del caffè può costituire un reato nell’ambito condominiale qualora superi la soglia di tollerabilità all’interno del vivere comune e della quiete pubblica.

In tutte queste situazioni, l’ordinamento riconosce sia al singolo condòmino che all’amministratore la possibilità di presentare una querela, un diritto che si può esercitare entro 3 mesi dal giorno in cui si è verificato l’evento. Se, per tempi tecnici, l’amministratore non è munito di una procura speciale per presentare la querela, può munirsi di una ratifica da parte dei condòmini che avviene mediante una delibera assembleare.

 

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