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Libertà di scelta

5 Ottobre, 2019 | scritto da Redazione
Libertà di scelta
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La Costituzione italiana, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo considerandoli come principi assoluti ed indissolubili.
Tale enunciato, dunque, costituisce la norma applicativa del principio generale del libero sviluppo della personalità, in grado di bilanciare gli interessi contrapposti dei singoli individui guidati sempre dalla priorità del valore della persona umana.
In tale contesto non va dimenticato l’orientamento dottrinale secondo il quale qualsiasi diritto dell’uomo va considerato come diritto fondamentale, a prescindere dal riconoscimento giuridico, dal diritto alla vita al diritto alla salute, dalla dignità al diritto all’alimentazione ecc..

Secondo la tesi più accreditata, infatti, la base di tutti i diritti fondamentali sarebbe costituito essenzialmente dal diritto alla dignità della persona, considerato come fondamento costituzionale di tutti i diritti connessi allo sviluppo della persona.
Al fine di assicurare a tutti la tutela di tali diritti, il codice civile ha predisposto un particolare istituto, denominato “Amministrazione di sostegno”, che ha la funzione di affiancare il soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

In tema di amministrazione di sostegno, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (n°. 12998 del 15.5.2019), dopo aver ribadito che la procedura di nomina dell’amministratore non presuppone che la persona beneficiaria versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, essendo la menomazione fisica, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità, anche temporanea o parziale, che lo ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, ha stabilito che la designazione anticipata dell’amministratore di sostegno da parte dell’interessato, in vista di una propria eventuale futura incapacità, prevista dall’art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha, altresì, la funzione di consentire al designante, ancora nel possesso pieno delle proprie facoltà, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato.

Tali direttive non si riferiscono solo all’aspetto patrimoniale ma anche a quello fisico.
Di talchè, l’interessato può nominare un amministratore di sostegno che si occupi delle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumer in futuro, come ad esempio il rifiuto di determinate cure in quanto il diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall’art. 32 Cost., dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle convenzioni internazionali, include anche il diritto a rifiutare la terapia, come nell’ipotesi di chi aderisce alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, che in sede di designazione anticipata abbia preventivamente manifestato la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati.
Avv. Adriana Scamarcio

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