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venerdì, 29 Marzo 2024
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L’obbligatorietà della vaccinazione anti-covid è giusta o no?

Negli ultimi giorni si è tanto parlato e si continua a farlo, dell'obbligo o meno del vaccino anti-Covid 19: ecco cosa dice la legge

Negli ultimi giorni si è tanto parlato e si continua a farlo, dell’obbligo o meno del vaccino anti-Covid 19.

Sono tante le opinioni diffuse sui social network, da medici a scienziati, ai singoli cittadini consci di conoscere il vero significato di alcuni articoli della Costituzione al punto da elaborare tesi scientifiche sulla possibilità o meno di introdurre l’obbligo del vaccino.
Forse sarebbe il caso di approfondire questo tipo discorso per evitare di sentirsi giudici senza alcuna qualifica.

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 19 gennaio 2017, è stato inserito nel DPCM sui Livelli essenziali di assistenza.
Ma partendo dalle origini, in Europa, l’obbligo vaccinale è nato dall’inizio dell’Ottocento, con la diffusione della vaccinazione contro il vaiolo. I medici, infatti, avevano notato che, proteggendo il singolo era possibile evitare la diffusione dell’epidemia all’intera collettività, ma anche che, per ottenere questo risultato, era necessario avere un’adesione massiccia.

L’art. 3 della Costituzione, ultimamente richiamato in varie occasioni, dalle restrizioni successive ai vari DPCM all’introduzione del vaccino anti Covid 19, stabilisce che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

L’art. 32 della Carta, inoltre, enuncia uno dei principi fondamentali su cui si basa la nostra democrazia: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Ora, andando a spiegare meglio quanto innanzi menzionato, è evidente come venga individuato l’individuo e non il solo cittadino, ovvero tutti siamo tutelati e dobbiamo tutelare tutti.
La salute è intesa come completo benessere fisico e psicofisico, considerato come diritto fondamentale a che la propria salute non venga pregiudicata da altre persone o aziende. Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non espressamente previsto dalla legge.

Ciò posto, facendo riferimento ai vaccini, possono essere resi obbligatori solo nei casi in cui venga accertato:
– Un patto di solidarietà tra cittadino e stato;
– L’assenza di conseguenze negative o normalmente tollerabili per un soggetto obbligato;
– Un indennizzo nei limitati casi in cui si possano verificare conseguenze più serie, a prescindere dalle colpe, ragionevolezza scientifica.

L’art. 32, inoltre, asserisce che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, il diritto alla salute, infatti, prevede una serie di interventi da parte dello Stato, a difesa dell’individuo, attraverso la predisposizione di un’organizzazione sanitaria idonea e con l’ausilio di prestazioni positive per realizzarne il godimento effettivo e globale.

L’intervento sociale si colloca in funzione della persona e della sua sfera autodeterminativa e non viceversa.
Le riforme sanitarie realizzate hanno come principi ispiratori l’universalità dei destinatari e l’uguaglianza di trattamento, il rispetto della libertà e della dignità della persona, la volontarietà dei trattamenti sanitari.
Unica eccezione all’esercizio di questo diritto sono i trattamenti sanitari di carattere obbligatorio, come per le malattie mentali, le malattie infettive, le vaccinazioni, in tal caso, al fine di preservare l’interesse della collettività alla incolumità e alla salute, il soggetto non ha il diritto alla salute bensì il dovere alla salute.

Gli art. 2 e 13 della Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, ribadiscono l’inviolabilità della libertà personale.
La scelta libera e consapevole di non godere del bene-salute è espressione dei diritti di libertà e rispetto della dignità umana (Corte Cost., sent. n. 438/2008) per cui va rispettata anche se determina pericolo di vita o danno per la salute.

L’aderenza terapeutica ad un progetto condiviso col medico, ad esclusione di quelli obbligatori, avviene attraverso un consenso personale, libero, spontaneo, consapevole, manifesto, recettizio, revocabile, specifico ed inequivoco, attuale ed informato.

Concludendo, il vaccino anti covid 19, ad oggi non può considerarsi obbligatorio per mancanza di garanzie ma potrebbe diventarlo, resta comunque un grande passo in avanti nella guerra contro la pandemia e nel frattempo consiglio ai no vax di risparmiarsi i loro studi basati sul nulla fino a nuove direttive.


A cura dell’avv. Adriana Scamarcio.

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