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sabato, 4 Maggio 2024
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Puglia – Caldo record, vietato lavorare nei campi sotto il sole dalle 12,30 alle 16,00

L'Ordinanza Regionale, che durerà fino al 31 agosto 2023, è limitata ai soli giorni in cui la mappa del rischio segnali un livello “ALTO”. Ecco il sito dove consultarla

Considerato che durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un’intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro nelle campagne pugliesi e che il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Puglia travolta da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 40 gradi e che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali, il presidente Emiliano ha emesso anche quest’anno un’ordinanza che dispone che:

“è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023 sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)”.

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